09
Feb

Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza

Con una dotazione finanziaria di 672,5 miliardi di EUR, il dispositivo è il fulcro dello strumento per la ripresa Next Generation EU. Sosterrà gli investimenti pubblici e le riforme negli Stati membri, aiutandoli ad affrontare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19 nonché le sfide poste dalle transizioni verde e digitale.

L'accordo raggiunto in sede di trilogo riguarda una serie di aspetti, tra i quali l'ambito di applicazione del dispositivo, i principi orizzontali, le norme generali in materia di ammissibilità per i piani nazionali per la ripresa e la resilienza, gli elementi che devono essere presenti in ciascun piano e i criteri di valutazione applicati dalla Commissione. Inoltre, è stata inclusa anche l’eleggibilità delle misure definite dagli Stati a partire dal febbraio 2020, se in linea con il regolamento.

Ci sono sei obbiettivi tematici, strutturati sulla base di una forte richiesta del Parlamento:

(a) transizione verde;

(b) trasformazione digitale;

(c) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che includa coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione e politiche per il rafforzamento del mercato unico, in particolare per le Piccole e Medie Imprese;

(d) coesione sociale e territoriale;

(e) resilienza sanitaria, economica, sociale e istituzionale, anche al fine di aumentare la capacità di reazione alle crisi e la preparazione alle crisi; e

(f) Politiche per le nuove/prossima generazione, pertanto per l'infanzia e i giovani, che includa anche l'istruzione e le competenze.


Almeno il 37% della dotazione di ciascun piano deve sostenere la transizione verde e almeno il 20% la trasformazione digitale. Per entrambi questi due vincoli, è presente una nuova tabella nell’annesso del Regolamento, che prevede una dettagliata griglia di valori per considerare investimenti e riforme verdi e digitali. Inoltre, per quanto riguarda la transizione verde, è stato anche incluso un principio generale del Do Not Significant Harm (DNSH), che deve essere applicato a tutti gli investimenti e le riforme del piano. Le linee guida del DNSH saranno pubblicate durante il mese di febbraio.

Tra i vari criteri da rispettare, il piano deve contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, di cui il Paese deve tenere conto nella stesura del piano di riforme e investimenti.

Per quanto riguarda invece i meccanismi di governance ( ad esempio, tempistiche e processo di approvazione del piano da parte della Commissione mediate atto di implementazione, clausola di emergency brake), questi sono stati confermati nella forma negoziata dai leader dell'UE a luglio. Tuttavia il Parlamento europeo sarà maggiormente coinvolto per tutta la durata dell'attuazione del dispositivo, anche attraverso un dialogo regolare sulla ripresa e la resilienza che si svolgerà periodicamente in Parlamento

Verrà inoltre reso disponibile e pubblico uno scoreboard, un quadro di valutazione per fornire informazioni sui progressi nell'attuazione dell'RRF e dei piani nazionali.

Gli Stati membri dovranno mettere in atto misure rigorose per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per prevenire frodi, corruzione e conflitti di interesse.

Tra i risultati raggiunti in sede di trilogo, soprattutto grazie all’azione del S&D, ce ne sono quattro molto importanti:


• il 13% (rispetto al 10% iniziale) dell'importo totale assegnato agli Stati membri sarà messo a disposizione in prefinanziamento previa approvazione dei piani di ripresa e resilienza, per garantire che il denaro inizi a fluire il prima possibile per sostenere la ripresa economica;

• a differenza del testo del Consiglio e della proposta della Commissione, nel quale c’era un marcato collegamento tra il semestre europeo e le azioni da intraprendere con il piano, quest’ultimo, nel testo finale, diventa un criterio, importante, ma controbilanciato dalla presenza dei 6 obiettivi del piano, che diventano il fulcro della stesura del piano. Tra questi, molto importante è proprio quello sociale, che permetterà ai Governi di poter includere riforme ed investimenti nel quadro delle politiche sociali, in particolare rispetto all’implementazione del Pilastro Sociale. Inoltre, grazie all’azione del Parlamento, è stato possibile anche inserire particolare attenzione alle politiche per la parità di genere e per le giovani generazioni.

• Sino al 4% di RRF sarà possibile trasferirlo ad InvestEU. Questo è importante perché, con questo ingente ammontare, sarà possibile attivare la funzione di supporto alla solvibilità delle imprese prevista dal regolamento di InvestEU (anche questa voluta e ottenuta dal Parlamento), fornendo alle PMI che sono andate in difficoltà a causa del COVID, iniezioni di capitale di rischio necessario per metterle in condizione di tornare ad essere pienamente operative.

• l’inclusione della clausola sullo Stato di Diritto


Accanto a questi, grazie all’azione dei Socialisti e Democratici, abbiamo anche iniziato un dialogo con la Commissione, che ha contribuito ad ottenere fast-tracking sugli aspetti del piano per cui è necessario un’analisi ai fini della disciplina per aiuti di Stato. A questo proposito, grazie all’azione del Parlamento, è possibile anche includere misure che incentivino investimenti privati tramite regimi di sostegno compatibili con le regole UE sugli aiuti di Stato.


Macro-condizionalità

Per quanto riguarda la cosidetta macrocondizionalità economica, non si tratta in alcun modo di condizioni di accesso al fondo o di pre-verifica, o di condizionalità dirette. Come sintetizzato qui sotto, si tratta di casi, secondo i quali, una volta che il Consiglio e la Commissione prendono una decisione in merito alla violazione delle regole di governance economica da parte di uno Stato Membro, e questo Stato non intraprende azioni per rispettare queste regole, a seguito di un dialogo con la Commissione, quest’ultima può iniziare un processo verso la sospensione.

Non si tratta di nuove regole. Sono regole molto simili a quelle che si applicano dal 2014 a tutti i fondi a gestione concorrente (fondi soggetti al regolamento di CPR - Common Provision Regulation), che già prevedevano la possibilità di attivare una procedura di sospensione dell’erogazione dei fondi (peraltro mai applicata fino in fondo) in alcune circostanze . Questi criteri sono stati oggetto di emendamenti che hanno portato ad un nuovo testo CPR che presenta i seguenti elementi di novità che troviamo anche nell’articolo 9 del regolamento RRF:


• Queste regole non si applicheranno finché è in vigore la clausola di disattivazione (”Escape clause”) del patto di stabilità.

• Non ci saranno sospensioni di impegni o pagamenti ex articolo 126 del TFEU, paragrafi 8 e 11 (ovvero la parte in cui si definisce che il Consiglio decide che lo Stato non ha intrapreso delle azioni efficaci per disavanzi pubblici eccessivi) se si verifica una grave crisi economica diffusa nell’Unione Europea.

• Inoltre negli altri casi indicati dal paragrafo 2 dell’articolo 9 del regolamento RRF, anche qualora il Consiglio proponesse alla Commissione di avviare una procedura di sospensione dei pagamenti, non è previsto alcun automatismo nell’applicazione di tale decisione da parte della Commissione, poiché il nuovo regolamento prevede che in tali circostanze la Commissione "può" fare una proposta a questo fine, ma non "deve" (un aspetto che è stato voluto, negoziato e ottenuto dal Parlamento)

• Qualsiasi decisione di sospensione da parte della Commissione deve essere discussa nel Parlamento Europeo e la Commissione deve tenere debitamente conto delle raccomandazioni del Parlamento. L’importanza di questo passaggio è da considerare per quanto accadde nella questione della sospensione per Spagna e Portogallo.

• Inoltre, la decisione di sospensione deve tener conto della situazione economica e sociale del Paese interessato, in particolare il livello di disoccupazione, il livello di povertà e di esclusione sociale dello Stato rispetto alla media dell’Union e l’impatto della sospensione sullo Stato Membro.


L'accordo è stato approvato con 582 voti a favore.