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Mar

Dovere di diligenza e responsabilità delle impr

La relazione d’iniziativa, di cui è relatrice Lara Wolters del gruppo S&D e che sarà votata martedì in plenaria, chiede alla Commissione di presentare una proposta per una direttiva che imponga alle imprese di conformarsi agli obblighi di dovuta diligenza lungo tutta la catena del valore, sia all’interno che all’esterno dell’Unione, adottando tutte le misure volte a individuare, prevenire, far cessare, attenuare tutti i tipi di impatto negativo effettivo o potenziale suscettibile di mettere a rischio i diritti umani (inclusi i diritti sociali e sindacali), l’ambiente e la buona governance. Nonostante esistano già da tempo linee guida a livello internazionale e talune norme adottate a livello europeo per specifici settori, il quadro normativo europeo relativo all’obbligo di dovuta diligenza delle imprese resta tuttora poco implementato dalle imprese, stante la natura essenzialmente volontaristica della maggior parte dei principi sanciti a livello internazionale ed europeo.

La relazione si applica a tutte le grandi imprese (quindi al di sopra dei 250 dipendenti) e a tutte le PMI quotate in borsa o ad alto rischio. Infine, essa si applica anche alle imprese non UE che operano all’interno del mercato unionale.

La maggior parte degli obiettivi del gruppo S&D sono stati raggiunti grazie ad alcuni compromessi con i quali il gruppo è riuscito a far valere le proprie posizioni. Alcune delle principali vittorie da parte del gruppo S&D sono state soprattutto quelle relative al regime di responsabilità e in particolare: - è introdotto un regime di responsabilità civile per gli Stati membri per il quale le imprese sono ritenute responsabili dei danni che abbiano causato o contribuito a causare con atti o omissioni; - è stabilito il principio di inversione dell’onere della prova, per il quale sono le aziende a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure dovute per evitare il danno e che non ci sia stato alcun mezzo per evitarlo; - sono, inoltre, introdotti requisiti sui termini di prescrizione, che dovranno essere ragionevoli, per non limitare l’accesso alla giustizia da parte delle vittime; - è richiesto che ciascuno Stato membro designi delle autorità nazionali competenti che vigilino sull’applicazione della direttiva (tali autorità indipendenti disporranno inoltre di poteri d’indagine); - gli Stati membri potranno imporre sanzioni alle imprese che non ottemperino agli obblighi in materia di dovuta diligenza; - è introdotto un obbligo di riparazione per le impresse che abbiano causato o contribuito a causare un impatto negativo (tale obbligo, tuttavia, non impedisce ai portatori d’interessi lesi di avviare un procedimento civile); la possibilità per le autorità giudiziarie dell’Unione di applicare il proprio diritto nazionale qualora si trovino a dover accertare la responsabilità civile per danni verificatisi fuori dai confini dell’Unione. Quest’ultimo è l’unico punto sul quale non si è riusciti a trovare un compromesso con il PPE che si asterrà nel voto in plenaria.

La relazione è stata approvata conn504 si, 79 contrari e 112 astenuti.