09
Giu

Certificato digitale COVID dell'UE

Il 17 marzo, la Commissione ha proposto un "certificato verde digitale" (DGC) per facilitare la libera circolazione attraverso gli Stati membri durante la pandemia COVID-19. Come proposto dalla Commissione, il DGC comprende tre certificati distinti, un certificato di vaccinazione, un certificato di test e un certificato di guarigione. Questi certificati dovrebbero essere rilasciati gratuitamente ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che ne hanno diritto perché sono stati vaccinati, testati o sono guariti dalla COVID-19.

Attraverso un'infrastruttura digitale, tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. Questo dovrebbe permettere agli Stati membri di rimuovere le restrizioni alla libertà di circolazione.

La Commissione ha scelto esplicitamente di non definire uno scopo per il certificato diverso da quello di facilitare la libera circolazione, lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere se utilizzarlo per altri scopi e quali.

La Commissione ha proposto che il regolamento rimanga applicabile fino al momento in cui l'OMS dichiarerà che l'emergenza sanitaria pubblica in relazione alla SARS-CoV-2 è terminata. A quel punto la Commissione dovrebbe emettere un atto delegato per sospendere l'applicazione di alcuni articoli fondamentali del regolamento, lasciando il regolamento in vigore per essere riattivato nel caso di una futura emergenza sanitaria legata ad una malattia infettiva con "potenziale epidemico".

I negoziati interistituzionali tra il Parlamento e il Consiglio sono stati complessi in particolare per alcune questioni sulle quali vi era disaccordo, ma alla fine si è raggiunto un compromesso sui seguenti punti:

(i) un chiaro riferimento al fatto che i certificati non sono documenti di viaggio e non hanno valore in quanto tali. Le persone hanno il diritto di esercitare il dirittp di libera circolazione anche senza un certificato (anche se, in pratica, questo potrebbe essere più difficile);

(ii) a causa della mancanza di chiare prove scientifiche sul test sierologico, non è stato incluso fin dall'inizio come prova per il rilascio di un certificato di guarigione, ma può essere aggiunto da un atto delegato in qualsiasi momento, qualora ci fossero le evidenze scientifiche;

(iii) tutte le persone che hanno diritto a un certificato saranno informate di questo diritto al momento della vaccinazione o del test;

(iv) è stata aggiunta una formulazione al regolamento per ridurre la discriminazione al minimo (tenendo presente che gli Stati membri potrebbero applicare restrizioni diverse alle persone che sono state vaccinate rispetto a quelle che sono state solo testate);

v) la Commissione si è impegnata a stanziare almeno altri 100 milioni di euro dallo strumento europeo di sostegno per fornire test gratuiti ai più bisognosi;

(vi) la questione dei periodi di validità è stata determinata sulla base delle ultime prove scientifiche disponibili. La Commissione è autorizzata a proporre modifiche in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche;

(vii) il compromesso trovato parte dalla posizione che una volta in possesso di un certificato, non si dovrebbe essere sottoposti ad ulteriori restrizioni di viaggio, ma rispetta anche le competenze degli Stati membri nel settore della salute pubblica;

(viii) è stato trovato un compromesso soddisfacente per quanto riguarda la protezione dei dati, che non verranno conservati oltre il termine di validità del Regolamento;

(ix) nessuno dei co-legislatori ha voluto incoraggiare un utilizzo del certificato nazionale al di fuori del quadro del certificato UE;

(x) è stata aggiunta una clausola di caducità. Il regolamento si applicherà per un anno. Per ogni possibile estensione (a causa della pandemia in corso), la Commissione dovrebbe presentare una nuova proposta legislativa;

(xi) il nome è stato modificato in "Certificato Covid UE digitale " (EU Digital Covid Certificate) per rifletterne meglio il contenuto.

La proposta è stata trattata con una procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 163 del regolamento. Non c'è stato quindi un voto iniziale in commissione sulla posizione del PE. I negoziati hanno dimostrato che c'era un sostegno trasversale alla proposta da parte di tutti i gruppi politici.

La Plenaria ha approvato il testo con 546 voti favorevoli, 93 contrari e 51 astensioni.