04
Mar

Reato favoreggiamento assistenza umanitaria

Non criminalizzare coloro che danno assistenza umanitaria ai migranti in difficoltà. La possibilità per gli Stati Membri di non configurare come reato tale favoreggiamento quando si presta assistenza umanitaria.

Nel Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020), la Commissione ha sottolineato l'esigenza di "evitare di criminalizzare coloro che danno assistenza umanitaria ai migranti in difficoltà".

La direttiva sul favoreggiamento inoltre prevede la possibilità (quindi nessun obbligo giuridico) per gli Stati membri di non configurare come reato tale favoreggiamento quando ha lo scopo di prestare assistenza umanitaria. Poiché il recepimento di questa disposizione - che di fatto deroga il favoreggiamento per motivi umanitari a chi presta soccorso e assistenza umanitaria - non è applicata uniformemente da tutti gli Stati membri, il Parlamento, con questa risoluzione, chiede alla Commissione di adottare degli orientamenti in materia. In particolare, quello che il Parlamento chiede alla Commissione è di chiarire quali forme di favoreggiamento non dovrebbero essere configurate come reato e agli Stati membri a recepire la deroga per motivi di assistenza umanitaria.