04
Mar

Reinsediamento

Il trasferimento e la protezione verso uno Stato Membro di cittadini di paesi terzi bisognosi di protezione internazionale.  La funzione del reinsediamento: protezione, soluzione duratura, ripartizione delle responsabilità.

Con il termine reinsediamento si intende la selezione, su segnalazione dell'UNHCR o degli Stati membri, l'ammissione, il trasferimento e la protezione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale sono sfollati, in uno Stato membro, allo scopo di accordare loro protezione internazionale e fornire loro una soluzione duratura. Il reinsediamento ha tre funzioni correlate e complementari: è uno strumento di protezione, costituisce una soluzione duratura ed è un meccanismo di ripartizione delle responsabilità.

Questa proposta di regolamento prevede delle procedure comuni a tutti gli Stati membri in quanto definisce l’ammissibilità dei cittadini dei Paesi terzi o apolidi a beneficiare di questo programma nonché il grado di vulnerabilità.

Il piano di reinsediamento dovrebbe anche includere il numero - obiettivo di persone da reinsediare, che dovrebbe riflettere almeno il 20 % delle proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento, delle priorità geografiche generali, sulla base della relazione annuale dell'UNHCR sulle proiezioni delle esigenze globali di reinsediamento, nonché una quota di emergenza non assegnata di persone da reinsediare, corrispondente a circa il 10 % del numero-obiettivo, per tenere conto di casi urgenti e di emergenza, a prescindere dalle priorità geografiche.