Gli accantonamenti prudenziali per tutti gli istituti di credito.
Con questo regolamento tutti gli istituti di credito dovranno effettuare accantonamenti prudenziali a fronte di crediti deteriorati che detengono nel loro bilancio.
A seconda del tipo di garanzia di cui il credito dispone, gli accantonamenti varieranno per inizio della loro applicazione, ammontare annuo dell’accantonamento e momento in cui sarà necessaria una copertura totale del valore del credito originario. Gli accantonamenti previsti sono più bassi di quelli previsti sia dalla proposta iniziale della Commissione che nel testo del Consiglio, e eviteranno effetti negativi sulla concessione del credito da parte delle banche ad imprese e famiglie.
Più in dettaglio, se i crediti non godono di alcuna garanzia, gli accantonamenti prudenziali obbligatori dovranno iniziare due anni dopo il momento in cui il credito è classificato come deteriorato. Viceversa, se i crediti dispongono di una garanzia immobiliare o di un altro tipo di garanzia prevista dal testo unico, gli accantonamenti prudenziali obbligatori potranno iniziare dopo 3 anni.
La quota di accantonamenti da effettuare annualmente sarà crescente e sarà richiesto un accantonamento pari al valore nominale del credito dopo 3 anni per i crediti non garantiti, dopo 9 anni per i crediti garantiti da immobili e dopo 7 anni per i crediti garantiti da altre forme di garanzia non-immobiliare.
Un’altra innovazione importante contenuta nel testo finale – che era presente soltanto nel testo del Parlamento e che è stata accettata dal Consiglio in sede di negoziato – è un trattamento prudenziale più favorevole per quei crediti deteriorati che vengono acquistati sul mercato secondario da parte di altri istituti di credito. Infatti, negli anni immediatamente successivi all’acquisto di crediti deteriorati gli accantonamenti prudenziali richiesti per la banca acquirente saranno molto più bassi.
Il trattamento più favorevole previsto per gli acquisti sul mercato secondario dovrebbe evitare l’ingiusta penalizzazione per gli operatori specializzati che sono sorti negli ultimi anni e, contemporaneamente, fornire maggiori garanzie per famiglie e imprese, visto che gli istituti specializzati sono soggetti alla stessa vigilanza e alle stesse regole delle banche: il loro credito – pur passando da un istituto ad un altro – avrà buone probabilità di restare nel campo bancario e avrà minore probabilità di finire in mano di soggetti non bancari.
Il regolamento si applicherà a tutti i crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore, quindi soltanto ai nuovi crediti.
Questo regolamento interagirà con l’Addendum alle linee guida della BCE sui crediti deteriorati, ma con alcune differenze. Mentre il regolamento si applica a tutte le banche (è un requisito di Pilastro 1). L’Addendum si applica soltanto alle banche significative - quindi sotto la vigilanza del SSM - e “caso per caso” (requisito di Pilastro 2). Inoltre mentre il regolamento si applicherà ai soli nuovi crediti emessi dopo la data di entrata in vigore, l’Addendum si applica già a tutti i crediti che diventano deteriorati dopo il 1 aprile 2018, indipendentemente dalla data in cui è stato originato il credito.