20
Ott

Proprietà intellettuale per tecnologie IA

Diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale


La relazione evidenzia come la Commissione non abbia ancora compiutamente affrontato il tema della protezione dei diritti di proprietà intellettuale legati allo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale, quale condizione essenziale del ruolo preminente che l’UE assumerà nell’ambito della diffusione di tali tecnologie. Senza dimenticare che tali tecnologie devono restare al servizio dell’individuo e del bene comune, secondo un approccio antropocentrico nell’uso dell’intelligenza artificiale, il loro sviluppo nei settori più disparati, quale quello turistico, favorirà gli investimenti con ricadute positive sul piano sociale, economico e ambientale. A tal fine è essenziale che il quadro giuridico dell’UE garantisca la certezza giuridica, quale prerequisito per favorire la fiducia dei cittadini e, dunque, incentivare gli investimenti necessari in tale ambito. In tale contesto è dunque necessario che la regolamentazione di tale settore avvenga a livello di Unione al fine di evitare una frammentazione del mercato unico. Per tale motivo la relazione auspica l’adozione di un regolamento piuttosto che di una direttiva, proprio per evitare un’eccessiva frammentazione del quadro giuridico in materia. La relazione auspica, dunque, un rafforzamento del quadro normativo relativo diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto riguarda la protezione delle opere derivanti dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dai sistemi di intelligenza artificiale – compresi software e algoritmi. La relazione, inoltre, incoraggia la Commissione a presentare una valutazione sull’impatto e le implicazioni dell’attuale sistema dei brevetti, dei diritti d’autore e sulla protezione dei segreti commerciali contro ogni acquisizione, uso e divulgazione illecita.

Il rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale e la diffusione delle nuove tecnologie non può tuttavia relegare in secondo piano alcuni aspetti alla base dei valori su cui si fonda l’Unione, quali la protezione dei diritti fondamentali e dei principi etici. L’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, inoltre, resta meramente di supporto al processo decisionale derivante dalla mente umana. È attuata, infine, una distinzione tra le opere create con il supporto delle tecnologie di intelligenza artificiale e quelle derivanti interamente da tali tecnologie.

Relazione approvata con 612 voti favorevoli.