Regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale
La proposta mira a definire un quadro giuridico europeo sulla responsabilità civile che garantisca la certezza del diritto per tutte le parti, che si tratti del produttore, del distributore, della persona colpita. Un obiettivo ambizioso realizzato prendendo in esame l’ampio spettro dei potenziali rischi (quali, fra gli altri, la “opacità” dei meccanismi decisionali che rendono difficile l’identificazione di chi aveva il controllo del rischio, le possibili discriminazioni, le intrusioni nelle vite private, l’erroneità dell’output e, nella peggiore delle ipotesi, l’utilizzo per scopi criminali) e i possibili danni derivati dall’uso dell’intelligenza artificiale: infatti non scontata la risposta alla domanda chi è responsabile se un robot colpisce un passante o se un robot medico commette un errore in sala operatoria? Non si è voluto tanto rivedere i regimi di responsabilità civile funzionanti quanto di rispondere all’oramai innegabile predominio dei sistemi di Intelligenza Artificiale nella società e nell’economia con una legislazione forte basata su principi comuni adeguata alle esigenze future tale da poter garantire un’uniformità ed una maggiore incisività nella tutela dei cittadini. Solo la piena armonizzazione tramite un regolamento potrebbe, secondo il relatore, rispondere alle sfide giuridiche poste dallo sviluppo dell’IA in modo da stabilire una certezza del diritto per il produttore, il costruttore, la persona interessata. Il testo si regge sul postulato che i sistemi di IA non possiedono una personalità giuridica né una coscienza umana e che il loro unico compito consiste nel servire l’umanità, che a sua volta sostiene l’idea che chiunque crei un sistema di IA, ne esegua la manutenzione, lo controlli o interferisca con esso deve essere chiamato a rispondere del danno o pregiudizio che l’attività, il dispositivo o il processo provoca. Per questo motivo il testo prevedrebbe un’apposita assicurazione di responsabilità civile per i produttori, gestori, installatori di sistemi di IA, perché soltanto un regime assicurativo che dia un’adeguata copertura del rischio ed assicuri gli importi e l’entità del risarcimento dovuto, potrebbe garantire al pubblico la possibilità di fidarsi della nuova tecnologia nonostante i rischi di subire danni. A tale scopo la Commissione dovrebbe lavorare a stretto contatto con il settore assicurativo per creare polizze che diano coperture adeguate. Inoltre, la relazione ipotizza due diversi regimi: un primo per sistemi di IA ad alto rischio (come i trasporti e l’assistenza alla persona) nel quale l’operatore è oggettivamente responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato da un’attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da tale sistema di IA; un secondo per sistemi di IA non considerati ad alto rischio nei quali l’operatore è soggetto a un regime di responsabilità per colpa in caso di eventuali danni o pregiudizi causati da un’attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato dal sistema di IA. Per operatore è da intendersi la persona che decide sull’utilizzo del sistema di IA, esercita il controllo sul rischio associato e beneficia del suo funzionamento.
La risoluzione è stata approvata con 626 voti favorevoli.