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Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri

Sulla base dei dati raccolti dall’entrata in vigore, nel 2004, della decisione quadro 2002/584/UE relativa al mandato d'arresto europeo, si può stabilire che, in linea generale, questo strumento funziona in modo soddisfacente. Tuttavia, emerge la necessità di chiarire alcuni aspetti, molti dei quali rilevati dalla stessa Corte di Giustizia dell’UE, come ad esempio:

- la definizione del principio di ne bis ne idem - la questione del doppio processo;

- la questione di diversi MAE provenienti da diversi Stati membri e il loro ordine;

- la questione della proporzionalità - l'emissione di MAE per reati minori in alcuni Stati membri;

- la questione di ulteriori motivi di rifiuto di riconoscimento non espressamente previsti dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e relativi ai diritti fondamentali, come le condizioni di detenzione o l'indipendenza della magistratura;

- questioni relative alla definizione dell'autorità giudiziaria; la CGCE ha chiarito che le autorità emittenti possono essere solo procuratori e giudici indipendenti;

- la questione della doppia incriminabilità per quanto riguarda la valutazione dei reati che non rientrano nell'elenco dei 32 reati per i quali è stata esclusa la doppia incriminabilità;

- la questione della coerenza con altri strumenti per quanto riguarda i diritti dell'indagato, come la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

- la questione dell'interpretazione comune di alcuni concetti del mandato d'arresto europeo, ad esempio una comprensione comune dei MAE nel corso di un procedimento penale (e la nozione di contestualità all'avvio della fase di procedimento penale), la questione dei reati accessori, dei termini e degli obblighi di notifica, ecc.

Il report tratta tutte queste tematiche e offre alla Commissione suggerimenti per una proposta di miglioramento della decisione quadro del 2002. Il Commissario alla Giustizia Reynders si è detto disponibile ad una modifica regolamentare solo in presenza di una unità di vedute con il Consiglio UE onde evitare di mettere a rischio il funzionamento di uno strumento che finora ha dato buoni risultati.

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