07
Feb

Nuove norme per limitare l'esposizione dei lavoratori alle sostanze pericolose

Il Parlamento ha adottato nuovi valori limite di esposizione per il piombo per la prima volta dopo quarant'anni, e per la prima volta in assoluto per i diisocianati.

 

Nell'UE, circa 50.000-150.000 lavoratori sono esposti al piombo, e 4,2 milioni di lavoratori ai diisocianati, ogni anno. Nella nuova legge, già concordata con gli Stati membri e adottata oggi con 589 voti favorevoli, 10 contrari e 40 astensioni, si stabilisce di proteggere in modo più efficace la salute dei lavoratori, abbassando i limiti di esposizione a queste sostanze.

Entrambe le sostanze sono ampiamente utilizzate per rinnovare gli edifici e per produrre batterie, turbine eoliche e per rendere il veicolo elettrico più leggero. Limitando la loro esposizione a queste sostanze chimiche, l'UE sta proteggendo coloro che lavorano per la transizione giusta.

L'esposizione al piombo può influenzare la fertilità delle donne e degli uomini, lo sviluppo del feto, e potrebbe danneggiare il sistema nervoso, i reni, il cuore e il sangue.

I nuovi limiti, aggiornati per la prima volta dal 1982, saranno fissati a meno di un quarto dei valori attuali: il limite di esposizione professionale sarà fissato a 0,03 mg/m³ e il valore limite biologico a 15 µg/100 ml.

La Commissione europea dovrà rivedere questi limiti entro cinque anni per proteggere meglio le lavoratrici in età feconda, tenendo conto dei dati scientifici più recenti.

I diisocianati sono dannosi per la salute umana; per la prima volta ci saranno limiti anche per l'esposizione ai diisocianati, che possono causare reazioni allergiche e malattie respiratorie come l'asma.

La nuova legge fissa il limite di esposizione professionale per i diisocianati a 6 µg NCO/m³ (la concentrazione massima a cui un lavoratore può essere esposto durante una giornata lavorativa di otto ore) e a 12 µg NCO/m³ per l'esposizione a breve termine (ossia, un periodo di 15 minuti). La Commissione europea riesaminerà tali limiti entro il 2029.