L’intera architettura della modifica del regolamento sulla libera circolazione dei documenti giudiziari ed extragiudiziali nell’Unione europea ha l’ambizione di inaugurare una stagione nuova, orientando i servizi nel settore della Giustizia civile e commerciale verso la piena digitalizzazione, per favorire non solo una giustizia più rapida, sicura, equa, ma anche, elemento non trascurabile, un risparmio per i cittadini europei sui costi di notifica e trasmissione degli atti pubblici.
Si tratta di un passo avanti nella creazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, basato sui principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento delle sentenze, per rimuovere gli ostacoli burocratici, responsabilizzare gli organi nazionali, migliorare la cooperazione nell’amministrazione della giustizia ed offrire ai cittadini e alle imprese la certezza che gli atti producano gli stessi effetti giuridici in un qualsiasi tribunale degli Stati membri e, allo stesso tempo, riducendo i tempi del giudizio e semplificando le procedure. Lo scopo prioritario è, dunque, quello di garantire norme efficienti e una tutela effettiva delle parti, in particolare del convenuto, nell’ambito di quello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che il Trattato sull’Unione Europea si propone di realizzare.
Compito non facile dato che coesistono all’interno dell’UE una pluralità di ordinamenti giuridici e tradizioni giuridiche che rappresentano degli impedimenti alla circolazione degli atti pubblici.
Motivo per cui si chiede agli Stati nazionali un maggiore impegno a contrastare una fisiologica inerzia e disattenzione nelle operazioni di comunicazione e notifica, in modo tale che non si ripresentino i problemi emersi in precedenza, legati non tanto ad aspetti meramente procedurali, quanto a un’applicazione deficitaria della legislazione da parte degli operatori nazionali.
Il Regolamento prevede che l’introduzione di strumenti telematici per la notificazione elettronica sia accompagnata da un rafforzamento dei diritti procedurali delle parti. Un tale equilibrio è doveroso dato che le norme sulla cooperazione giudiziaria hanno una ricaduta reale sulla vita quotidiana dei cittadini ed influiscono sulla percezione del funzionamento della magistratura e dello stato di diritto.
È un dato di fatto consolidato che l’accesso alla giustizia facilita la vita dei cittadini, di conseguenza, l’armonizzazione delle procedure transfrontaliere deve assicurare la tutela dei diritti fondamentali, del principio di non discriminazione, di garanzia di accesso alla giustizia e ad un equo processo, assicurando la continuità dei rapporti giuridici nello spazio europeo e l’esercizio dei diritti di libera circolazione dei cittadini.
La relazione, inoltre, prende in conto anche i problemi che potrebbero sorgere con un sistema totalmente informatizzato capace di immagazzinare una mole enorme di informazioni, istituendo regole trasparenti sul trattamento dei dati personali, in linea con le norme generali sulla protezione dei dati e sulla loro riservatezza, e l’obbligo di trasmissione sicura e affidabile di documenti indipendentemente dai mezzi scelti.
Un ulteriore elemento di garanzia per il cittadino è la difesa del diritto del destinatario della notifica di accettarla o rifiutarla qualora non comprendesse la lingua del documento notificato o la traduzione non fosse conforme agli standard ufficiali. Infine, è chiaro che per far funzionare la normativa approvata è necessario lo sviluppo di un programma informatico condiviso, l’attuale progetto di digitalizzazione della giustizia e-Codex fondato dalla Commissione europea si configurerebbe, appunto, come piattaforma di riferimento dei sistemi informatici interconnessi delle autorità nazionali.
Su questo punto è, comunque, previsto un doppio regime, per gli Stati che hanno già il loro “PCT” (sistema brevetto internazionale) e per quelli che, non avendolo, potranno beneficiare della struttura messa a disposizione dalla Commissione. Infine, occorre osservare che gli Stati membri sono a livelli diversi di evoluzione rispetto alla digitalizzazione, motivo per cui è contemplato un ampio periodo transitorio.